A seguito della pubblicazione del Dpcm del 22 marzo, che ha intensificato fino al 3 aprile le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza dell’epidemia da Covid-19, alcune aziende fornitrici di accessori hanno sospeso la propria attività. Tuttavia permangono fra gli operatori alcuni dubbi su quali siano le attività consentite dopo l’attuazione del decreto.
Un aiuto per fare chiarezza è un documento di Confindustria con le FAQ relative al Dpcm del 22 marzo. In particolare alla domanda 15, si sottolinea quali debbano intendersi come “Attività funzionali”:
“D. Sono il fornitore di un’attività commerciale operativa ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. La mia è un’attività funzionale? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?
R. Con riferimento alle attività commerciali, l’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che restano ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020. Considerata la necessità di consentire la continuità delle attività commerciali, appare ragionevole ritenere che il concetto di funzionalità debba riferirsi anche alla continuità di tali attività e, quindi, estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione”.
Essendo dunque consentite attività commerciali nei supermercati e nelle insegne al dettaglio specializzate (ovvero nei pet shop), oltre che le attività di commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi, si può concludere che anche i fornitori di prodotti per l’alimentazione e la cura dei pet possano rimanere operativi al fine di garantire la continuità di approvvigionamento della merce. Dunque si dovrebbero poter considerare in questa categoria le aziende fornitrici di alimenti e di prodotti per la pulizia e la cura degli animali domestici, quali lettiere, tappetini igienici, sacchetti per le deiezioni, shampoo e articoli per l’igiene dell’animale e della casa.
In ogni caso, secondo quanto segnalato nel documento, per la prosecuzione delle attività, queste imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia in cui si trova lo stabilimento produttivo. Inoltre, “Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa”.
Clicca qui per scaricare il documento di Confindustria con le FAQ sul Dpcm del 22 marzo 2020.