Con una risoluzione pubblicata il 9 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che alle lettiere vegetali deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria: si tratta di una pronuncia estremamente importante perché risolve la nota incertezza di diritto che da anni caratterizza un comparto di prodotti dotati di aliquote differenziate.
La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate si fa strumento della cosiddetta “interpretazione fiscale evolutiva”, recentemente emersa anche a livello comunitario, secondo la quale ai fini IVA non è più sufficiente valutare le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti, ma anche considerare la relativa funzione e destinazione d’uso. Vengono così chiuse una volta per tutte le criticità interpretative legate alle lettiere vegetali che, a prescindere dai diversi materiali di composizione, saranno sottoposte tutte ad aliquota al 22%.
«La risoluzione 59/E certamente risolve una nota situazione di incertezza che coinvolgeva l’intero settore» commenta Paola Cane, esperta in regolatorio e conformità di prodotti. «Tuttavia, essa è particolarmente gravosa per gli operatori che finora hanno applicato aliquote IVA ridotte conformandosi alle indicazioni contenute in precedenti atti dell’amministrazione finanziaria [ITV o interpelli dell’Agenzia delle Entrate; ndr]. Di fatto, questi, pur avendo fatto affidamento a documentazione ottenuta dall’amministrazione finanziaria, vengono sollevati solo da eventuali sanzioni e interessi, ma non dal dovere di emettere note di variazioni di Iva per tutti gli anni solari ancora accertabili. La posizione dell’agenzia, quindi, ridimensiona l’affidamento del contribuente che in buona fede si è conformato alle indicazioni espressamente ricevute in precedenza dall’amministrazione finanziaria e che oggi torna sui propri passi per contestare le operazioni Iva».
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