Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare relativa all’etichettatura dei prodotti per la protezione dagli insetti e dalle punture di insetti, o che esercitano un’azione mirata ad allontanare gli insetti o renderli innocui nei confronti dell’uomo. Tutti questi articoli sono classificabili come prodotti repellenti e possono essere commercializzati solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione da parte del ministero.
Talli prodotti, in particolare, dovranno obbligatoriamente riportare una delle seguenti diciture alternative: “Prodotto biocida (PT19) autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012)”; oppure “Presidio medico chirurgico registrazione n…………del Ministero della Salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)”. In entrambi i casi le referenze andranno sottoposte a valutazione preventiva del Ministero della Salute, che fornirà il numero di autorizzazione/registrazione da inserire in etichetta.
Per quanto la circolare in parola citi espressamente “i prodotti mirati ad allontanare gli insetti o renderli innocui per l’uomo”, la categoria PT19 di biocidi a cui fa riferimento include tutti i prodotti usati per controllare organismi nocivi (invertebrati come le pulci, vertebrati come uccelli, pesci e roditori), respingendoli o attirandoli, compresi quelli usati per l’igiene umana e veterinaria, direttamente sulla pelle o indirettamente nell’ambiente dell’uomo o degli animali. La circolare fa dunque riferimento anche ai repellenti per uso veterinario.
Clicca qui per leggere la circolare del Ministero della Salute.